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Gruppo Regionale Piemonte Val d Aosta

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Statuto e regolamento

Art. 1 – Organizzazione e scopi

All’interno di ciascuna Regione, l’Associazione Italiana Allenatori Calcio si organizza attraverso il proprio Gruppo Regionale, con il compito di promuovere nel territorio di competenza gli scopi indicati nell’art. 2 dello Statuto Nazionale.


Art. 2 – Gruppo Regionale

Nelle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta è attivo il Gruppo Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, con sede in Torino, Via Volta, 9 presso la sede del S.g.s. Piemonte e Valle d'Aosta.

Il Gruppo regionale è tenuto al rispetto dello Statuto Nazionale e delle decisioni degli organi nazionali.


Art. 3 – Appartenenza al gruppo regionale 

Appartengono al Gruppo Regionale Piemonte e Valle d'Aosta gli associati che hanno residenza nella Regione.

Lo spostamento, da parte dell’associato, della residenza anagrafica presso altra località posta al di fuori delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta comporta, automaticamente, la perdita dell’appartenenza al Gruppo Regionale A.I.A.C. Piemonte e Valle d'Aosta .

In tal caso, l’allenatore dovrà dare comunicazione alla Segreteria Nazionale del cambio di residenza ed essere inserito nel nuovo Gruppo Regionale in cui l’ha trasferita.


Art. 4 – Organi 

Sono Organi del Gruppo:

a) l’Assemblea generale;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

L’espletamento, da parte degli associati, di qualsivoglia attività in favore del Gruppo Regionale, ivi compresa la copertura di cariche all’interno dello stesso, deve intendersi gratuito.

A coloro che ne faranno richiesta, il Gruppo Regionale riconoscerà esclusivamente un rimborso spese chilometrico, in relazione a determinate attività svolte in ragione dell’incarico ricoperto in seno al Gruppo Regionale.


Art. 5 – Assemblea generale regionale 

L’Assemblea generale regionale è costituita dai delegati eletti nelle Assemblee da ciascun Gruppo Provinciale in ragione di uno ogni 20 iscritti – o frazione superiore a 0,5 – per i Gruppi Regionali con iscritti oltre i 1000 associati e uno ogni 10 iscritti – o frazione superiore a 0,5 – per gli altri casi.

Per il computo degli iscritti, ai fini del precedente comma, faranno fede le iscrizioni comunicate dalla Segreteria Nazionale al 31 dicembre dell’anno precedente.

Possono essere nominati delegati gli allenatori in regola con l’iscrizione all’A.I.A.C. (contestualmente nell’anno in corso e nel precedente) al momento della loro designazione da parte dell’ Assemblea provinciale.

L’Assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno. Può altresì riunirsi in sessione straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti o su richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell’Assemblea è diramata dal Presidente regionale a tutti i Gruppi provinciali almeno 20 giorni prima della data prevista a mezzo lettera raccomandata o e-mail.

La convocazione dell’Assemblea deve contenere l’ordine del giorno, il luogo in cui essa verrà tenuta, la data e l’ora previste per la prima e per la seconda convocazione dell’Assemblea e dovrà essere pubblicata sul sito Nazionale e Regionale.

Tra la prima e la seconda convocazione dell’Assemblea devono intercorrere almeno 24 ore.

L’Assemblea è presieduta da un delegato nominato dall’Assemblea.

Per la validità dell’Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei delegati pari al 50% più uno.

Per la validità dell’Assemblea straordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei delegati.

In seconda convocazione le Assemblee ordinaria e straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Tutte le deliberazioni assembleari sono assunte a maggioranza di voti.

Le decisioni riguardanti le proposte di modifica dello Statuto regionale dovranno essere approvate dall’Assemblea straordinaria, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei delegati presenti.

Le eventuali modifiche statutarie saranno sottoposte al Consiglio Direttivo Nazionale, che ne valuta altresì la corrispondenza allo Statuto Nazionale, regionale ed al regolamento organico, e spiegheranno i propri effetti solo a seguito dell’eventuale approvazione. All’inizio della seduta, l’Assemblea nominerà tre delegati per la composizione della Commissione per la Verifica dei Poteri che provvederà:

a) alla convalida della lista dei delegati suddivisi per Provincia predisposta dalla Segreteria regionale;

b) alla verifica del numero di voti esprimibili dopo il controllo dei delegati presenti;

c) alla firma delle schede elettorali per l’elezione degli organi sociali in numero pari ai voti di cui al precedente punto b) ed alla consegna di quelle spettanti a ciascun delegato;

d) al controllo della regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali;

e) allo scrutinio delle schede ed alla redazioni del verbale con i risultati delle votazioni che dovrà essere consegnato al Presidente dell’Assemblea per la proclamazione degli eletti.

La validità dei lavori assembleari sarà proclamata dal Presidente dell’Assemblea.


Art. 6 – Attribuzioni dell’Assemblea generale regionale 

L’Assemblea generale regionale delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali e che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del presente Statuto.

In sessione ordinaria delibera, in particolare, su:

a) l’approvazione dei bilanci regionali preventivo e consuntivo con allegata la relazione della gestione sociale;

b) l’approvazione dei bilanci provinciali preventivo e consuntivo con allegata la relazione della gestione sociale;

c) l’elezione del Presidente Regionale;

d) l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;

e) l’elezione dei delegati regionali per l’Assemblea Generale Nazionale e per l’Assemblea della componente dilettantistica;

f) l’approvazione e la proposta di modifica dello Statuto Regionale a norma dell’articolo precedente;

g) la costituzione o estinzione dei Gruppi provinciali;

h) la proposta da indirizzare al Consiglio Direttivo Nazionale per il commissariamento di un Gruppo Provinciale.


Art. 7 – Elezione del Presidente Regionale 

Le candidature a Presidente regionale devono essere presentate presso la sede del Gruppo Regionale e presso ogni singolo Gruppo Provinciale, a mano, a mezzo raccomandata A/R, a mezzo e-mail o a mezzo telefax, dai Gruppi provinciali o da singoli associati, entro e non oltre il decimo giorno prima della data dell’Assemblea, unitamente al proprio programma elettorale e ad una lettera di presentazione. In caso di candidatura presentata dai singoli associati, la stessa dovrà essere sottoscritta da almeno 30 associati.

I nominativi dei candidati, i relativi programmi elettorali e le relative lettere di presentazione dovranno essere inviati, senza ritardo, alla Segreteria Nazionale ed essere pubblicati a cura del Gruppo Regionale sul sito internet del gruppo almeno cinque giorni prima delle votazioni.

Le votazioni avverranno da parte dei delegati presenti a scrutinio segreto.

Ciascun delegato, per ciascuna scheda, potrà esprimere un solo voto da scegliersi tra i candidati.

In prima votazione risulterà eletto il candidato che ha conseguito la maggioranza di due terzi dei voti.

Nel caso in cui nessun candidato raggiunga il quorum di cui al comma precedente, si procederà ad una successiva votazione tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Risulterà eletto il candidato che avrà conseguito la maggioranza dei voti.

A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggior anzianità di iscrizione all’A.I.A.C. e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo del Presidente regionale si provvederà alla sua sostituzione con il Vice Presidente regionale che entro sei mesi dovrà indire una nuova assemblea elettiva.

La carica di Presidente regionale è incompatibile con la carica di Presidente provinciale.


Art. 8 – Elezioni dei revisori dei Conti e dei delegati assembleari alle assemblee nazionali 

Nella prima assemblea regionale del quadriennio, o nei casi di vacazioni delle cariche elettive per le quali si rende indispensabile procedere a nuove elezioni, l’assemblea Generale Regionale provvede all’elezione dei tre componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente del Collegio dovrà necessariamente essere almeno in possesso del titolo di ragioniere commercialista o iscritto all’Albo dei Revisori contabili.

Si procederà dapprima all’elezione del Presidente tra coloro che, candidati, sono in possesso del requisito di cui al comma precedente, per poi procedere all’elezione degli altri due componenti il Collegio.

Il primo dei non eletti in entrambe le votazione, quale supplente, integrerà il Collegio nei casi di vacazione.

Relativamente all’elezione dei Revisori dei Conti, ciascun Gruppo Provinciale può presentare una sola candidatura.

Ogni delegato assembleare potrà esprimere un solo voto.

L’Assemblea procederà altresì all’elezione dei delegati assembleari che resteranno in carica anch’essi per tutta la durata del mandato.


Art. 9 – Attribuzioni del Presidente Regionale 

Il Presidente regionale rappresenta il Gruppo Regionale e ne ha la rappresentanza legale. Per le operazioni finanziarie e bancarie il Presidente è coadiuvato dal Segretario in regime di firma congiunta.

In particolare tra le sue funzioni:

a) convoca l’Assemblea generale regionale;

b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo regionale;

c) coordina le attività di tutti gli organi del Gruppo Regionale;

d) nomina i due membri cooptati del Consiglio regionale;

e) propone al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario Regionale, da individuarsi al di fuori del direttivo stesso.


Art. 10 – Il Consiglio Direttivo regionale 

Il Consiglio Direttivo regionale è composto da:

a) il Presidente Regionale eletto ai sensi e nei modi stabiliti dall’art. 7;

b) i Presidenti dei Gruppi Provinciali;

c) il coordinatore regionale per calcio femminile (senza diritto di voto);

d) il coordinatore regionale per il calcio a 5 (senza diritto di voto).

Il Presidente ha facoltà di integrare il Consiglio Regionale attraverso la nomina di due membri cooptati, individuati a fronte di particolari competenze o esperienze; i membri cooptati presenzieranno alle riunioni senza diritto di voto e non potranno appartenere al medesimo Gruppo Provinciale.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in teleconferenza.


Art. 11 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente regionale. Il Consiglio Direttivo:

a) si attiva per il raggiungimento degli scopi sociali;

b) si adopera per il buon funzionamento del Gruppo regionale e per assicurare il massimo proselitismo in Regione;

c) nomina uno o più Vice Presidenti regionali da scegliersi tra i Consiglieri regionali;

d) nomina il responsabile regionale per la comunicazione;

e) ratifica la proposta di nomina del Segretario Regionale;

f) determina ogni anno la quota parte del tesseramento da versare alla relativa Sezione provinciale;

g) approva il rendiconto regionale e redige il bilancio preventivo;

h) verifica che le poste indicate a bilancio siano corrispondenti ai documenti giustificativi di spesa ed agli estratti dei Conti Correnti bancari e/o postali e procede all’eventuale approvazione;

i) propone al Consiglio Direttivo Nazionale lo scioglimento dei Gruppi Provinciali, nei casi di cattivo funzionamento e/o gravi negligenze.


Art. 12 – Il Segretario regionale 

Il Segretario coadiuva il Presidente regionale nella gestione del Gruppo regionale e svolge la funzione di tesoriere limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione. Ha inoltre le funzioni di verbalizzatore nelle riunioni e nelle assemblee.


Art. 13 – Il Collegio dei Revisori dei Conti regionale 

Il Collegio dei Revisori dei Conti regionale:

a) controlla la regolarità della gestione amministrativa, le scritture contabili, la consistenza di cassa, i bilanci consuntivo e preventivo del Gruppo Regionale sui quali redigerà una relazione in occasione dell’Assemblea regionale;

b) controlla la regolarità della gestione amministrativa, le scritture contabili, la consistenza di cassa, i bilanci consuntivo e preventivo dei Gruppi Provinciali sui quali redigerà una relazione in occasione dell’Assemblea regionale;

c) si riunisce almeno due volte l’anno, con la presenza di almeno due membri effettivi, per il controllo sulla regolare tenuta della contabilità regionale.


Art. 14 – Il Responsabile per la Comunicazione

Il responsabile per la comunicazione è incaricato di porre in essere tutta l’attività necessaria alla massima diffusione dell’attività associativa, anche attraverso la gestione e l’aggiornamento del sito internet del Gruppo Regionale.


Art. 15 – Gruppi provinciali e sub-provinciali 

In ogni provincia della regione, si organizza un Gruppo Provinciale con un proprio Statuto che in ogni caso non potrà contrastare con lo Statuto nazionale e con lo Statuto regionale.

Il Gruppo provinciale, previa approvazione del Consiglio Direttivo regionale, può costituire, in particolari casi di natura geografica o culturale, una o più Sezioni sub provinciali.

Ciascun Gruppo provinciale è rappresentato da un proprio Presidente.

A ciascun Gruppo provinciale viene corrisposta una quota parte, stabilita del Consiglio Direttivo regionale, relativa al numero degli associati del Gruppo stesso.

Le cariche elettive del presente Statuto sono tutte incompatibili fra loro.


Art. 16 – Durata delle cariche sociali

Tutti gli organi sociali rimangono in carica quattro anni, concomitanti con il quadriennio olimpico.


Art. 17 – Relazione morale e finanziaria

La relazione morale e finanziaria viene presentata annualmente dal Presidente regionale sia al Consiglio Direttivo Nazionale che all’Assemblea regionale e dovrà contenere la relazione sull’attività svolta, gli obiettivi raggiunti ed i programmi per il futuro del Gruppo regionale.


Art. 18 – Controversie e disciplina interna

Eventuali controversie fra associati dovranno essere sottoposte al Collegio dei Probiviri Nazionale, mentre per qualsiasi questione disciplinare la competenza è attribuita al Collegio di Garanzia Nazionale.


Art. 19 – Agevolazioni Fiscali

Il presente Statuto viene redatto in conformità e nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 148 del TUIR e della Legge 398/91 che comportano particolari semplificazioni delle operazioni fiscali.


Art. 20 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto regionale valgono le norme contenute nello Statuto nazionale e nel Regolamento organico nazionale. Per quanto non previsto dai suddetti valgono le norme di diritto ordinario in quanto applicabili.


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